Requisiti essenziali comprendono accordo, causa, oggetto e forma quando prescritta.
Nel diritto italiano l’art. 1325 del codice civile indica quattro requisiti del contratto: accordo delle parti, causa, oggetto e forma quando la legge la prescrive a pena di nullità. L’accordo riguarda l’incontro delle volontà. In questa scheda la causa è descritta in modo introduttivo come funzione dell’operazione contrattuale, distinta dai motivi personali che spingono ciascuno a concluderla. L’oggetto riguarda la prestazione o il bene cui il contratto si riferisce. Per approfondire ogni requisito occorre leggere le norme pertinenti: l’elenco dell’art. 1325 non risolve da solo tutti i problemi di interpretazione o validità di un accordo concreto.
La legge non impone una forma scritta per ogni contratto: la forma può essere libera, ma esistono eccezioni in cui la legge richiede uno scritto sotto pena di nullità. Per questo non è corretto concludere che ogni intesa orale sia nulla, né che qualunque accordo verbale produca gli stessi effetti. La vendita di beni immobili è un esempio scolastico di contratto per il quale il codice prescrive una forma determinata; prima di formulare conclusioni sull'atto richiesto, va consultato il testo integrale e vigente dell’art. 1350 e considerata la fattispecie. L’esempio non è una valutazione legale di una compravendita reale.
L’art. 1346 c.c. enuncia che l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile; in questa sintesi gli aggettivi indicano requisiti distinti, non sinonimi. La descrizione di una vendita può rendere identificabili il bene e le prestazioni di pagamento e consegna, ma non basta da sola a decidere se uno specifico testo soddisfi la legge. Le regole sulla forma e sulla prova hanno funzioni diverse: la prova di un accordo non sostituisce automaticamente una forma richiesta per la validità. Per studiare, si possono collegare il requisito dell’accordo e quello dell’oggetto agli articoli 1325 e 1346, poi verificare sul codice l’articolo 1350. Quiz: fra le opzioni, l’accordo è un requisito essenziale; il pagamento immediato, l’atto notarile sempre e la presenza di un testimone sempre non sono requisiti generali.
- L’art. 1325 elenca accordo, causa, oggetto e forma quando prescritta dalla legge a pena di nullità.
- L’art. 1346 indica per l’oggetto i requisiti di possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità.
- La forma non è sempre scritta; le specifiche eccezioni vanno verificate nel testo normativo applicabile.
Metti alla prova quello che hai letto
Quale è requisito essenziale?
- Pagamento immediato
- Atto notarile sempre
- Testimone sempre
- Accordo
Soluzione e spiegazione
Accordo. L’accordo è uno dei requisiti elencati dall’art. 1325 c.c. Gli altri requisiti non sono condizioni generali: la forma dipende dalla prescrizione di legge.
Fonti
- Codice civile, art. 1325 — Gazzetta Ufficiale
- Codice civile vigente, art. 1346 (testo consolidato consultabile) — Normattiva
- Il contratto: la guida completa — Altalex
- Art. 1325 – Codice civile – Indicazione dei requisiti — Avvocato.it
- Codice civile, art. 1350 — Gazzetta Ufficiale
Nota editoriale
Bozza originale da revisionare
Revisione pending: serve lettura del testo primario vigente degli artt. 1346 e 1350 (incluso il contenuto e il requisito per i contratti immobiliari) e un secondo riscontro giuridico indipendente puntuale su tali articoli prima di chiudere lo status.
La formula 'funzione giuridico-economica' è una semplificazione didattica; la nozione di causa è discussa in dottrina e andrebbe verificata dal docente in rapporto al livello scolastico.